Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Luglio 2025
È illegittimo il recupero del credito d’imposta per omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi qualora la norma non preveda che la compilazione della dichiarazione costituisca causa di decadenza (C.G.T. Brescia, sent. 4.04.2025, n. 273).
Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda una cartella esattoriale relativa a un credito per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art. 18 L. 91/2014).
L’Amministrazione Finanziaria disconosceva tale credito in ragione dell’omessa indicazione del suddetto credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La società proponeva ricorso contestando l’illegittimità del recupero del credito d’imposta eccependo principalmente che:
– il credito maturato fosse certo ed esistente, come da adeguata dimostrazione documentale;
– l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi non potesse costituire causa di disconoscimento in quanto la norma istitutrice del credito (art. 18 L. 91/2014) non prevede esplicitamente, tra le cause di decadenza, l’omessa compilazione della dichiarazione dei redditi.
I giudici della C.G.T. di Brescia, con la sentenza n. 273/2025, hanno accolto le motivazioni della contribuente.