Revisione e controllo

19 Aprile 2024

Omessa nomina dell’organo di controllo e riflessi sul bilancio

Il bilancio di esercizio non può essere depositato se la società, essendovi obbligata, omette di nominare l’organo di controllo, così mancando anche la relativa redazione: così ha stabilito il Conservatore del Registro delle Imprese di Firenze.

La dottrina e la giurisprudenza si sono frequentemente pronunciate sui possibili effetti sul bilancio di esercizio nell’ipotesi di omessa nomina dell’organo di controllo. Si ricorda, in via preliminare, che l’art. 2477 c.c. specifica espressamente i presupposti in presenza dei quali tale nomina deve essere effettuata. Si tratta della fattispecie delle società che redigono il bilancio consolidato o che controllano altre società già dotate dell’organo di controllo o, ai fini che qui rilevano, dei parametri superati i quali occorre istituire l’organo di controllo, ossia quando, per almeno due esercizi consecutivi, sia superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • 4.000.000 di attivo dello stato patrimoniale (al netto delle poste rettificative);
  • 4.000.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti (espressi in unità ULA) mediamente impiegati nell’esercizio.

Si rileva, al riguardo, che non è richiesto che lo stesso limite sia superato per due esercizi: in altri termini, potrebbe verificarsi, esemplificando, che nel 2022 la società abbia realizzato solo ricavi oltre soglia, restando al di sotto per gli altri due parametri e, nel 2023, il superamento abbia riguardato i soli dipendenti, e non anche i ricavi e il valore dell’attivo. In questo caso, benché uno solo dei limiti sia risultato “eccedente” per singolo anno, in ogni esercizio è avvenuto lo “splafonamento” di almeno una singola voce e, per l’effetto, corre l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

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