Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
05 Aprile 2025
La Corte di giustizia tributaria della Lombardia ribalta un consolidato orientamento: l'omissione formale non pregiudica le agevolazioni fiscali usufruite da un’associazione sportiva dilettantistica se l'attività svolta è realmente non commerciale.
La pronuncia n. 2717/2025, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado lombarda, ha introdotto un’importante evoluzione interpretativa tracciando una linea netta tra requisiti sostanziali e formali nella valutazione dell’accesso ai regimi fiscali agevolativi per gli enti sportivi dilettantistici. Il contenzioso nasceva da un accertamento dell’Amministrazione Finanziaria che negava i benefici fiscali a un’associazione sportiva dilettantistica esclusivamente per la mancata presentazione del modello EAS nei termini previsti dalla legge. Tale adempimento, disciplinato dall’art. 30 D.L. 185/2008, rappresenta teoricamente una condizione imprescindibile affinché gli enti associativi possano fruire della decommercializzazione delle attività rivolte ai propri associati.
Come noto, il modello EAS (Enti Associativi Sportivi) va presentato dagli enti associativi, incluse le associazioni e società sportive dilettantistiche, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del Tuir e dall’art. 4 D.P.R. 633/1972 ai fini Iva permettendo di decommercializzare i corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati, rendendo tali entrate non imponibili. Il D.Lgs. 120/2023 (conosciuto come “correttivo bis” della Riforma dello sport) ha esonerato le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dall’obbligo di presentazione del modello EAS con decorrenza dal 5.09.2023.
Analizzando attentamente il caso, i giudici lombardi hanno però riqualificato questa omissione come semplice irregolarità formale, insufficiente a determinare la decadenza dalle agevolazioni tributarie qualora l’associazione dimostri di svolgere concretamente attività conformi alle finalità statutarie dichiarate. Questa interpretazione marca un distacco significativo rispetto alla precedente sentenza n. 2665/2023 della stessa Commissione, che aveva invece considerato l’adempimento comunicativo come elemento essenziale per accedere ai benefici fiscali.
L’elemento determinante che ha guidato il collegio è stato l’esame tecnico della documentazione contabile presentata dall’associazione, che ha permesso di verificare la genuina natura non lucrativa delle attività svolte. Questa valutazione sostanziale trova peraltro un solido fondamento anche nella giurisprudenza di legittimità, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25402/2024, la quale ribadisce che le agevolazioni previste dall’art. 148 del Tuir e dall’art. 4 D.P.R. 633/1972 dipendono essenzialmente dall’effettivo svolgimento di attività prive di finalità lucrative.
Le ripercussioni pratiche di questa sentenza risultano davvero rilevanti per le migliaia di ASD operanti sul territorio nazionale. Alla luce di questa interpretazione, le associazioni potranno difendere il proprio diritto alle agevolazioni fiscali dimostrando la reale natura delle attività svolte, anche qualora abbiano omesso di presentare il modello EAS nei termini stabiliti. Un aspetto normativo che rafforza questa visione orientata alla sostanza si ritrova nell’art. 149 del Tuir, secondo cui la qualifica di ente non commerciale può venir meno solo se l’associazione svolge prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
La norma pone quindi al centro della valutazione fiscale un criterio sostanziale e non meramente formale.
Il principio interpretativo affermato dalla Corte di giustizia tributaria lombarda rappresenta dunque un rilevante strumento di tutela per quelle realtà associative che, pur non avendo adempiuto formalmente alla presentazione del modello EAS, riescano a dimostrare, in caso di contestazione, l’effettiva natura non commerciale della loro attività. Per le ASD questo si traduce nella possibilità di affrontare eventuali verifiche fiscali con maggiore serenità e certezza giuridica, a condizione che possano comprovare inequivocabilmente che le attività svolte siano genuinamente orientate a finalità non lucrative.