Procedure concorsuali
27 Luglio 2024
Il Tribunale può, verificate determinate circostanze, omologare il concordato in continuità anche se non hanno votato a favore tutte le classi.
L’art. 112, c. 2 del Codice della crisi, per l’ipotesi di mancata approvazione nel concordato preventivo in continuità aziendale, consente al debitore di fare istanza al Tribunale volta a ottenere l’omologazione del concordato non approvato dai creditori, qualora ricorrano congiuntamente 4 condizioni, ovvero che:
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing