Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Aprile 2025
Nel finanziamento infragruppo, mentre il Fisco tende a provare lo scostamento dal tasso “normale”, sul contribuente incombe l’onere di dimostrare le ragioni reali dell’operazione e la sua conformità ai dati di mercato.
Nel panorama del transfer pricing internazionale, la sentenza 8.02.2025, n. 3223, emessa dalla Cassazione civile, Sezione Tributaria, assume un ruolo di rilievo per la definizione degli oneri probatori nelle operazioni di finanziamento infragruppo.
La vicenda oggetto di intervento giurisprudenziale sorge a seguito di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria, ritenendo anomalo il tasso di interesse praticato dalla società contribuente alla propria controllata estera, ha recuperato a tassazione gli interessi “normali” non contabilizzati, in applicazione dell’art. 110, c. 7 D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
La ratio della norma, definita da dottrina e giurisprudenza come “pro-concorrenziale”, consiste nel vigilare affinché i rapporti economici tra imprese appartenenti allo stesso gruppo rispecchino condizioni analoghe a quelle praticate fra soggetti indipendenti.