ETS ed Enti non commerciali

04 Settembre 2025

Onlus, iscrizione anticipata al Runts tra opportunità e rischi

Il decreto Semplificazioni e la successiva L. 104/2024 consentono a determinate Onlus di iscriversi subito al Runts, ma la scelta richiede una valutazione attenta per evitare la perdita di agevolazioni fiscali ancora in vigore.

La riforma del Terzo Settore, avviata con il D.Lgs. 117/2017, ha previsto un lungo periodo transitorio prima della piena entrata in vigore di tutte le disposizioni, in particolare di quelle fiscali contenute nel Titolo X del Codice. Durante questa fase, le Onlus hanno mantenuto il proprio regime agevolativo, per espressa previsione normativa “fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea prevista dall’art. 101, c. 10”. Dopo l’avvenuta autorizzazione da parte dell’Unione Europea, tale termine coincide con il 1.01.2026, data da cui varranno anche le nuove disposizioni in materia di Iva introdotte dal D.Lgs. 146/2021 per gli enti non commerciali.

Originariamente, l’art. 104, c. 1 del Codice prevedeva l’immediata applicabilità di alcune norme fiscali (tra cui quelle su titoli di solidarietà, social lending, social bonus, agevolazioni sulle imposte indirette, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, esenzioni Ires per Odv e Aps) solo a favore di Onlus, Odv e Aps. Gli altri ETS iscritti al Runts non avrebbero potuto beneficiarne fino alla decorrenza del termine di cui al c. 2 dello stesso articolo.

Il D.L. 73/2022 (“Decreto Semplificazioni”), convertito dalla L. 122/2022, ha modificato questa prima impostazione: le disposizioni agevolative citate sono diventate immediatamente applicabili, dal momento dell’iscrizione nel Runts, a tutti gli enti che avessero acquisito la qualifica di ETS, superando una distorsione normativa che penalizzava i nuovi iscritti. Per le Onlus, ciò ha aperto la possibilità di iscriversi al Runts anche anticipatamente rispetto al termine previsto dall’art. 104, c. 2, ma ovviamente tale scelta è da pesare attentamente con l’eventuale perdita di vantaggi fiscali connessi alle disposizioni del D.Lgs. 460/1997 (la cui abrogazione effettiva è spostata dalla stessa riforma al momento della piena efficacia delle norme fiscali del Codice del Terzo Settore).

La valutazione è cruciale: l’iscrizione anticipata comporta infatti per espressa previsione normativa la perdita della qualifica di Onlus e, quindi, l’impossibilità di applicare l’art. 150 del Tuir, che oggi consente ancora la decommercializzazione di attività istituzionali e di alcune attività connesse. Finché l’art. 79 del Codice del Terzo Settore non sarà operativo (solo dopo l’autorizzazione UE, quindi dal 1.01.2026), l’assenza di tale norma renderebbe più onerosa la gestione fiscale per alcune Onlus.

L’iscrizione anticipata può invece risultare vantaggiosa per quelle Onlus che non svolgono attività commerciali che beneficiano dell’art. 150 del Tuir, oppure finanziano le proprie attività prevalentemente tramite erogazioni liberali o comunque operano in settori come beneficenza, cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale o tutela dei diritti civili. In tali casi, anche l’iscrizione anticipata al Runts consentirebbe di applicare subito l’art. 83 del Codice sulle agevolazioni per le erogazioni liberali, continuare a beneficiare del 5 per mille e ampliare l’operatività oltre i limiti dell’art. 10 D.Lgs. 460/1997.

La decisione di un’iscrizione anticipata richiede quindi un’analisi approfondita, che consideri il regime fiscale attuale e quello applicabile come ETS. L’opportunità di beneficiare subito delle nuove agevolazioni deve essere bilanciata con la tutela delle prerogative attualmente in vigore, evitando scelte che possano compromettere la sostenibilità economica dell’ente. In ogni caso, rimane la possibilità per le Onlus iscritte alla vecchia anagrafe e contenute nell’elenco pubblicato dall’Agenzia Entrate di utilizzare i termini ordinari (fissati dalla norma dal 1.01 al 31.03.2026), presentando una autonoma istanza di iscrizione al Runts seguendo l’iter previsto dall’art. 34 D.M. 106/2020 con le specifiche procedurali introdotte dal D.M. 561/2021.

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