Revisione e controllo
08 Marzo 2025
Le operazioni intercompany devono costituire argomento di particolare interesse e attenzione per gli organi di controllo societari poichè, per loro natura, dovrebbero rispondere a criteri ben precisi, regolarmente contrattualizzati per non dare origine a problemi civilistici e fiscali.
Le operazioni intercompany rientrano a pieno titolo nella più ampia definizione delle operazioni con parti correlate che, come noto, non hanno una loro identificazione a livello di disciplina civilistica, ma trovano la loro identificazione nel principio IAS 24 che, tra le altre, definisce come tali le “Entità giuridiche che appartengono allo stesso gruppo dell’entità che redige il bilancio”. Dette operazioni devono trovare adeguata descrizione nella nota integrativa ex art. 2427, n. 22-bis c.c., ma solo e solamente se (e non è opportuno che lo siano) non sono effettuate a normali condizioni di mercato.
Inoltre, per la disciplina dei rapporti tra società dello stesso gruppo e le conseguenti responsabilità, occorre anche fare riferimento all’art. 2497 e seguenti c.c., con particolare riguardo alle presunzioni di cui all’art. 2497-sexies c.c.; tali responsabilità trovano anche una loro specifica trattazione nel Titolo VI e in altre parti del Codice della Crisi di Impresa post correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024).