Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Settembre 2025
La Cassazione ha ribadito che l’Iva non è detraibile se la fattura riguarda operazioni soggettivamente inesistenti: l’imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa, estraneo al rapporto effettivo con il contribuente.
La Cassazione, con la sentenza 4.09.2025, n. 24496, è tornata a pronunciarsi sulla detraibilità dell’Iva nel caso di fatturazione per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti con riguardo sia all’oggetto della prova dell’inesistenza soggettiva di dette operazioni e sia in ordine al riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente.
In ordine al diritto della detrazione la Corte di Cassazione ribadisce che esso, in linea di principio, non spetta, per il fondamentale motivo che l’Iva è stata versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa ed estraneo all’obbligo del pagamento dell’imposta, in quanto la fattura viene emessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (in tal senso anche Cass. 30.10.2013, n. 24426).
Sul piano dell’onere della prova, sempre per il giudice di Cassazione, costituendo il diniego del diritto di detrazione un’eccezione al principio di neutralità dell’Iva, la prova dell’inesistenza soggettiva incombe sull’Amministrazione Finanziaria, la quale deve provare, anche sulla base di presunzioni, che, a fronte dell’esibizione della fattura difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione, mentre spetta al contribuente, una volta raggiunto l’esito di tale prova, fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (si veda anche Cass. 20.04.2018, n 9851).