Società e contratti

14 Giugno 2025

Operazioni straordinarie e riporto delle perdite

Il D.Lgs. 13.12.2024, n. 192, in attuazione dei principi delega della riforma fiscale (L. 111/2023) è intervenuto sulla di “modifica dell’attività principale”, ai fini del riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione.

L’art. 15 D.Lgs. 192/2024 ha razionalizzato, eliminando le precedenti disomogeneità, le disposizioni dell’art. 84 Tuir e quelle degli artt. 172 e 173 dello stesso Tuir. In particolare, nell’art. 84 è stata mantenuta ferma la condizione di applicabilità della disposizione antielusiva consistente nel fatto che, nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento delle partecipazioni oppure nei 2 successivi o anteriori (“periodo di osservazione”), intervenga un mutamento nell’attività della società rispetto a quella da essa svolta nei periodi di imposta in cui sono state realizzate le perdite, ancorché si tratti di una condizione non prevista ai fini dell’applicazione dei limiti di cui agli artt. 172 e 173.

Si è tenuto conto, in proposito che, mentre le operazioni di fusione e scissione determinano, di per sé, il trasferimento delle posizioni soggettive, e, quindi, anche delle perdite, in favore del beneficiario, in caso di mera acquisizione delle partecipazioni, per utilizzare le perdite di una “bara fiscale”, occorre un quid pluris, ossia “l’immissione” nella società acquisita di compendi aziendali profittevoli.

La nozione di cambiamento dell’attività, tuttavia, è stata meglio precisata in attuazione dei criteri direttivi della legge delega, che prevedono anche la revisione della nozione di modifica dell’attività principale esercitata.

Finora, secondo la prassi amministrativa, è stato attribuito al concetto di “modifica dell’attività principale” un significato estremamente ampio, non limitato ai casi in cui si verifica il cambiamento del settore economico in cui opera la società oppure ai casi in cui, fermo restando il settore economico di operatività, si verifica un cambiamento di comparto merceologico. Secondo la prassi suddetta, si realizza un cambiamento dell’attività principale anche quando, fermi restando il settore economico e il comparto merceologico di attività, si verifica un’operazione di rivitalizzazione (anche mediante nuovi apporti di mezzi finanziari) dell’attività economica svolta.

Considerata l’incertezza interpretativa, l’intervento attuato in seno al c. 3 dell’art. 84 prevede che per modifica dell’attività principale si intende il mutamento del settore economico o del comparto merceologico di operatività.

Inoltre, può realizzarsi una modifica dell’attività principale esercitata anche quando il soggetto che ha maturato le perdite acquisisce una azienda o un ramo di azienda (sia a seguito di atti di cessione d’azienda o rami d’azienda sia di conferimenti). In tal caso, la modifica dell’attività principale esercitata si verifica anche se nella società acquisita dotata di perdite fiscali si immette un’azienda dello stesso settore merceologico in cui già opera la medesima società.

Si segnala, altresì, che l’art. 84, c. 3 è stato modificato al fine di tenere conto della “nuova disciplina del voto plurimo/maggiorato”, recependo in tal modo le osservazioni del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Non costituisce cambiamento dell’attività, invece, la mera “immissione” di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali.

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