ETS ed Enti non commerciali
09 Giugno 2025
Se non risulta espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
Con la trasformazione l’ente conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Si applicano inoltre alcune norme riguardanti le società, in particolare:
– la trasformazione è possibile anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa;
– l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle relative forme di pubblicità, tra cui quella richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto a partire dall’ultimo di tali adempimenti pubblicitari;
– la pubblicità ha un effetto sanante: seguita la dovuta pubblicità, l’atto di trasformazione non può essere ritenuto invalido, e rimane solo il diritto all’eventuale risarcimento del danno;