Finanza e banche

26 Maggio 2025

Opposizione alla consegna della documentazione bancaria

Il valore della controversia afferente all’opposizione alla richiesta di esibizione documentale ex art. 119 del Tub deve necessariamente essere determinato sul “costo di produzione” delle copie che sono richieste.

La consegna della documentazione bancaria di cui all’art. 119 del Tub prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

La giurisprudenza ha ripetutamente precisato che la norma in discorso attribuisce il diritto potestativo di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato (Cass. sent. n. 13277/2018), di talché, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass., sent. n. 2464/2021). Il valore della controversia non può dunque essere determinato sulla base del valore del contratto sottostante (qualunque sia il valore del contratto il valore delle copie non cambierebbe) o delle informazioni contenute nel contratto/documentazione, ma deve necessariamente essere determinato sul costo di produzione delle predette copie che sono richieste e che, nella sostanza, rappresentano la parte del rapporto in contestazione ex art. 12 c.p.c.

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