Diritto del lavoro e legislazione sociale
02 Settembre 2025
L’orario di lavoro ha sempre rappresentato un elemento determinante del rapporto di lavoro subordinato, essendo imprescindibile ai fini del calcolo della retribuzione dovuta.
La Costituzione, all’art. 36, stabilisce che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La base normativa sul tema dell’orario di lavoro è senz’altro il D.Lgs. 66/2003, con il quale sono state poste le regole principali in tema di numero massimo di ore settimanali lavorabili, riposi annuali e giornalieri, limitazioni al lavoro straordinario e notturno.
All’interno di questo quadro normativo spetta poi alla contrattazione collettiva il compito di determinare, per ciascun settore, le regole concretamente applicabili e più idonee a una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel caso specifico, basti pensare all’orario multiperiodale.
Questo assetto di regole e principi trova applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori subordinati e garantisce il rispetto della salute e sicurezza, oltre che della dignità di questi ultimi.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui sono possibili alcune eccezioni, in particolare per quelle figure aziendali che occupano posizioni apicali e svolgono attività che, per l’elevata autonomia e responsabilità, non sono facilmente predeterminabili dal punto di vista della quantità di lavoro; si tratta in particolare di quadri e dirigenti.