Revisione e controllo
30 Giugno 2025
La redazione del modello organizzativo e di gestione tendente alla prevenzione dei reati presupposto tra oneri e responsabilità.
Nell’ambito del giudizio sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, previsto dall’art. 2403 c.c. a carico del collegio sindacale, un ruolo molto importante riveste la presenza o meno dell’Organismo di Vigilanza, adottato dall’azienda a presidio del c.d. MOG, il modello organizzativo e di gestione tendente alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001. Deve infatti essere ricordato che ormai parecchie normative con risvolti di carattere penale sono richiamate e periodicamente introdotte e aggiornate nel contesto del citato D.Lgs. 231/2001 che prevede, a determinate condizioni, la possibilità di condannare per responsabilità oggettiva anche la persona giuridica. Le conseguenze della condanna potrebbero essere molto invasive sino a minacciare la stessa continuità aziendale e la prevenzione di tali fattispecie risulta quindi opportuna e anzi doverosa in assetti organizzativi definibili come “adeguati”.
La prevenzione e un modello organizzativo adeguato, funzionante e ben presidiato evitano infatti (o comunque costituiscono un esimente o un’attenuante in senso atecnico del termine) la condanna per responsabilità oggettiva della società. Infatti, citando da una risposta riportata dal comando generale della Guardia di Finanza, durante Telefisco di gennaio 2023 “I modelli organizzativi svolgono, come noto, all’interno dell’ente, il ruolo di veri e propri “sensori” dei rischi di reato, assolvendo contemporaneamente a un’attività di monitoraggio e prevenzione. In tale ambito, il D.Lgs. 231/2001, in chiave di protezione da eventuali responsabilità, prevede non solo che gli stessi siano adottati, ma che siano idonei, ossia adeguati alla specifica struttura e alla concreta attività dell’ente nei rapporti interni e nelle relazioni esterne, ed efficacemente attuati”.