Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Marzo 2025
Un collaboratore familiare può lavorare in modo saltuario e occasionale senza obbligo contributivo. L’occasionalità e la gratuità della prestazione richiedono il rispetto di particolari criteri oggettivi.
Nelle piccole imprese, accade sovente che il titolare dell’azienda ricorra all’ausilio dei familiari per svolgere compiti occasionali o saltuari, senza che ciò comporti l’insorgenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Inps. Per principio generale, tale tipologia di collaborazione si fonda su un legame affettivo e solidaristico in virtù del quale non si prevede la corresponsione di un compenso.
La valutazione del carattere occasionale delle prestazioni dei collaboratori familiari necessita, tuttavia, di parametri oggettivi quando si tratta di collaboratori diversi da pensionati e lavoratori che svolgano altrove un lavoro a tempo pieno, poiché si ritiene che tali soggetti non possano garantire un impegno continuativo.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni con la circolare n. 10478/2013 per uniformare i criteri di abitualità e prevalenza per le collaborazioni familiari occasionali escluse dagli obblighi previdenziali.