IVA
16 Aprile 2025
I servizi offerti da una società possono considerarsi accessori alla prestazione principale quando costituiscono per la clientela non già un fine a sé, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.
I servizi accessori a un’operazione principale, ai fini Iva, sono disciplinati dall’art. 12 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, secondo cui il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore (ovvero per suo conto e a sue spese), non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Pertanto, se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile Iva.
In altri termini, i servizi (o le cessioni di beni) accessori rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all’operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile. Una prestazione di servizi, per esser considerata accessoria, deve:
– completare, integrare o rendere possibile l’operazione principale;
– essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese;