Procedure concorsuali

05 Giugno 2025

Parte del compenso dei professionisti va in chirografo

Le spese generali previste dall’art. 13, c. 10 L. 247/2012 e dall’art. 2 D.M. 55/2014, in relazione al compenso dell’advisor non seguono il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2 c.c.

Sempre più spesso si assiste al mancato riconoscimento, nello stato passivo di una liquidazione giudiziale, del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2 c.c. sulle spese generali e sui compensi riconosciuti ai professionisti che hanno prestato la propria attività di consulenza, rappresentanza e difesa a beneficio del debitore. È opportuno rilevare, al fine di delibare la questione, che la L. 29.07.1975, n. 426 ha introdotto i privilegi generali di cui all’art. 2751-bis c.c., riferiti tutti a crediti connessi in qualche modo con l’attività lavorativa dei soggetti creditori. La norma, coerentemente con le sue radici, riveste un ruolo centrale nel sistema dei privilegi, reso evidente nell’ordine tracciato all’art. 2777 c.c.

Tali brevi considerazioni generali conducono a esaminare la questione, tenendo conto della necessità di interpretare questo privilegio, che, a eccezione delle spese di giustizia, determina una preferenza su ogni altra categoria di privilegi generali e speciali, escludendo il ricorso ad ampliamenti in via analogica.

Il rimborso per spese generali spettante all’avvocato è previsto all’art. 2 D.M. 55/2014, ove si legge che è “[…] oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta, in ogni caso e anche in caso di determinazione contrattuale, una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.

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