Società e contratti
09 Ottobre 2025
Con la L. 76/2025, il legislatore ha dato attuazione all’art. 46 Cost., disciplinando le forme di partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese.
Dal 10.06.2025 è stata data concreta attuazione ai principi costituzionali previsti dall’art. 46 Cost., che riconoscono il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei termini, stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. La disciplina legale di riferimento è, oggi, contenuta nella L. 15.05.2025, n. 76 e ha la chiara finalità di rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, preservare e/o incrementare i livelli occupazionali, nonché valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Quattro i filoni principali in cui si declina il concetto di partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili d’impresa:
– la partecipazione gestionale, quale coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche dell’impresa;
– la partecipazione economica e finanziaria, consistente nell’accesso dei lavoratori ai profitti e ai risultati d’impresa, anche mediante partecipazione al capitale;
– la partecipazione organizzativa, ossia la condivisione di decisioni relative alle fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa;
– la partecipazione consultiva, da esprimere mediante pareri e proposte sul merito delle decisioni da assumere.
Come di consueto, ampie deleghe sono attribuite alla contrattazione collettiva qualificata ex art. 51 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, anche decentrata.
In tema di partecipazione gestionale, le disposizioni sono contenute negli artt. 2 e 3, secondo cui:
– per le imprese in cui sia statutariamente previsto il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza, secondo il sistema dualistico di cui all’art. 2409-octies e ss. c.c., gli statuti possono prevedere, se espressamente disciplinato dal contratto collettivo, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza;
– per le società che non adottano il sistema di cui al punto precedente, lo statuto può prevedere la partecipazione al CdA sulla base delle specifiche procedure previste dai contratti collettivi.
Sulla partecipazione economico-finanziaria (artt. 5 e 6), per l’anno 2025 sono previsti 2 “stimoli” per le aziende che intendano dividere i propri utili e implementare i piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori. Specificatamente:
– in caso di distribuzione di utili d’impresa ai lavoratori dipendenti in misura non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi, il limite di importo dei premi detassati è elevato a 5.000 euro lordi;
– in caso di dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, l’importo, nella misura non superiore a 1.500 euro annui, è esente dalle imposte nella misura del 50%.
Quanto alle forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori (artt. 7 e 8) sarà possibile promuovere la costituzione di commissioni paritetiche tra impresa e lavoratori, finalizzate alla predisposizione di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Le aziende, anche in questo caso, potranno prevedere, in esito a contratti collettivi aziendali, figure referenti per la formazione, i piani di welfare, le politiche retributive, la conciliazione e la genitorialità, la qualità dei luoghi di lavoro e l’inclusione delle persone con disabilità.
Infine, sulle forme di partecipazione consultiva (artt. 9 e 10), viene previsto che, nell’ambito di commissioni paritetiche, le RSA o RSU aziendali ovvero i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Anche in questo caso, i contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni, nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.
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