Diritto del lavoro e legislazione sociale
17 Marzo 2025
Il contratto di somministrazione è sempre più utilizzato nelle aziende e richiede valutazioni preventive, in particolare l’argomento retribuzione spettante al lavoratore somministrato e Ccnl di riferimento.
Le aziende utilizzano il contratto di somministrazione generalmente per esigenze della flessibilità del lavoro, per sopperire alla mancanza di specializzazioni, per limitare l’organico aziendale fisso; stipulano quindi contratto con società di somministrazione (in forma scritta), a tempo determinato o anche a tempo indeterminato (staff leasing).
Il rapporto di lavoro con il lavoratore rimane in carico alla società di somministrazione (datore di lavoro), responsabile del rapporto di lavoro, mentre l’azienda “committente” utilizza il lavoratore nel far svolgere le attività contrattualizzate, lo dirige, lo controlla, mantenendo il potere direttivo e organizzativo.
Del contratto di somministrazione, introdotto dalla L. 196/1997 (Legge Treu) e regolamentato dalla L. 22.05.2017 n. 81, intendiamo approfondire l’argomento retribuzione, precisamente quale retribuzione spetta al lavoratore somministrato. Premesso che la retribuzione al lavoratore somministrato viene corrisposta dalla società di somministrazione obbligata al pagamento dei contributi e delle ritenute e della consegna al lavoratore del cedolino di paga “Lul”.