ETS ed Enti non commerciali
14 Luglio 2025
Dopo il rilascio della comfort letter da parte della Commissione Europea, per le Onlus si pone con urgenza il problema della scelta tra ETS e impresa sociale. In questa scelta diventa fondamentale il fattore fiscale.
Il D.L. 84/2025 (G.U. 17.06.2025) prevede che, dal 1.01.2026, entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli ETS e dell’impresa sociale. Da tale data cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle Onlus. Osserviamo, per inciso, che, per tali enti, l’iscrizione al RUNTS prima di quella data espone le Onlus al rischio di non godere più le agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 460/1997 e non poter ancora usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 117/2017.
Nel caso di adesione alla riforma, le alternative possibili per le Onlus sono le seguenti:
– iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore (RUNTS), in qualità di enti del Terzo settore (ETS) dopo la verifica dei requisiti soggettivi (art. 4, c. 1 CTS) e oggettivi (art. 5 CTS) per l’iscrizione;
– assumere la qualifica di impresa sociale, allorché l’attività principale di interesse generale sia esercitata in forma di impresa.
Dunque, presumibilmente, una gestione erogativa dovrebbe trovare la sua collocazione in ETS, una gestione produttiva si collocherà nell’impresa sociale, al di là della rigida distinzione codicistica tra enti del Libro primo che non esercitano attività economica e società (Libro quinto del Codice Civile), che esercitano attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Ciò che rileva, ai fini civilistici, ma anche fiscali, sono le modalità con cui tali attività sono esercitate.
Ai fini di una valutazione consapevole, una volta verificato il possesso dei requisiti sia soggettivi che oggettivi, ai fini della scelta si pone l’esigenza, di verificare gli aspetti fiscali che ogni scelta comporta.