Imposte dirette
09 Settembre 2025
L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 223/2025) chiarisce che, ai fini del patent box, i costi R&S su software possono beneficiare della maggiorazione del 110% anche senza registrazione SIAE, se attestati con dichiarazione sostitutiva.
Ai fini dell’applicazione del regime patent box (ex art. 6 D.L. 146/2021), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e lo sviluppo di software protetto da copyright possono beneficiare della maggiorazione del 110% anche in assenza di registrazione presso la SIAE, purché la prova dell’esistenza, della titolarità e dei requisiti di originalità e creatività del bene immateriale venga fornita tramite dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000. Diversamente, per poter accedere al meccanismo premiale, è indispensabile la registrazione del software presso la SIAE o altro ente pubblico equivalente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 22.08.2025 n. 223.
Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate una società operante nel settore dell’elaborazione e distribuzione di informazioni, chiedeva di chiarire la possibilità di applicare il meccanismo premiale del patent box relativamente alle spese per lo sviluppo di software proprietario, sviluppato internamente e non registrato alla SIAE, nonché, in caso di registrazione successiva, la possibilità di applicare retroattivamente il meccanismo premiale anche ai costi già sostenuti. L’istanza, nel dettaglio, evidenziava la prassi della società di capitalizzare i costi di sviluppo secondo lo IAS 38, trasferendo i valori da “immobilizzazioni in corso” a “sviluppo software” con avvio dell’ammortamento al momento della disponibilità commerciale del prodotto.