Diritto del lavoro e legislazione sociale
17 Luglio 2025
Con la nota n. 288/2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce i parametri di calcolo basati sull'esperienza aziendale, le procedure di dichiarazione per soggetti italiani e stranieri, e i meccanismi di verifica e aggiornamento del punteggio della patente a crediti.
Con la nota 15.07.2025, n. 288, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative dettagliate sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi per imprese e lavoratori autonomi nel sistema della patente a crediti, previsto dal D.M. 132/2024. Tale decreto ha introdotto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti da 30 fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo specifici requisiti e relativi punteggi nella tabella allegata allo stesso decreto. L’art. 5, c. 2 riconosce fino a 10 crediti aggiuntivi in base alla storicità dell’azienda, calcolati sulla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA.
Le modalità di riconoscimento variano secondo la tipologia di soggetto e per le imprese, incluse quelle individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in CCIAA, il dato viene acquisito automaticamente dalle banche dati camerali, eliminando adempimenti burocratici aggiuntivi. Per imprese e lavoratori autonomi stranieri, l’anzianità deve essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa. Per quanto concerne i professionisti operanti nei cantieri, ad esempio archeologi e altri professionisti non soggetti all’iscrizione camerale, tali soggetti auto dichiareranno l’anzianità riferendosi al possesso della partita Iva o all’iscrizione alla Gestione separata. Il calcolo dei crediti segue un criterio progressivo non cumulativo che considera il numero di anni di iscrizione alla CCIAA attribuendo il corrispondente punteggio fino al massimo di 10 crediti.