Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Agosto 2025
La FAQ n. 41 dell’INL conferma la vigenza dell’obbligo della patente a crediti anche nell’ambito di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
L’art. 27 D.Lgs. 81/2008 perimetra la vigenza dell’obbligo di dotarsi, dallo scorso 1.10.2024, della patente a crediti non (solo ma anche) in ragione delle caratteristiche soggettive dell’impresa/lavoratore autonomo (ricordando che è sempre esclusa l’impresa/lavoratore autonomo che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale), ma più generalmente in funzione del luogo in cui operano, disponendo che sono tenuti al possesso della patente (tutte) le imprese e i lavoratori autonomi (quindi indipendentemente dall’attività svolta) che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a). Pertanto, il suddetto obbligo riguarda qualsiasi impresa/lavoratore autonomo (che non rientri nel novero dei soggetti esclusi) che svolga la propria prestazione in un qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008.
Visto che il summenzionato art. 27 fa espresso riferimento ai cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a), uno dei tanti dubbi che emerse sin dall’entrata in vigore della disposizione è se l’obbligo si estendesse anche ai luoghi di allestimento di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, dato che l’art. 88 D.Lgs. 81/2008 recita testualmente che le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano anche alle suddette in considerazione delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.