Società e contratti

30 Luglio 2025

Patti parasociali e ruolo degli amministratori

Vi sono delle condizioni di validità di un patto parasociale che incide sul funzionamento dell’organo amministrativo.

Il patto con cui i soci si impegnino ad esonerare gli amministratori dalla responsabilità per i danni cagionati alla società è nullo. Più in generale, deve ritenersi senz’altro nullo il patto con cui i soci decidano di limitare i poteri spettanti agli amministratori in virtù della disciplina codicistica. La ripartizione interna di competenze tra soci e amministratori è infatti rimessa all’atto costitutivo che deve necessariamente rispondere agli specifici requisiti di legge. Ciò non esclude che lo statuto possa anche concentrare tutti i poteri gestori i capo ai soggetti che sono anche soci.

Al tempo stesso la società a responsabilità limitata deve comunque conservare una struttura corporativa interna, seppur “nucleare”, poiché è dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta.

Pertanto, l’elasticità del tipo societario non può estendersi fino a legittimare la limitazione dei poteri degli organi sociali previsti dalla legge. In caso contrario si consentirebbe ai soci di appropriarsi indirettamente ed autonomamente dei poteri gestionali attuando una soppressione di fatto dell’organo gestorio.

Assemblea e amministratori sono organi sociali necessari per il regolare funzionamento dell’ente e sulla cui imprescindibile esistenza fanno peraltro affidamento i cd. stakeholders (i creditori e tutti i terzi che intrattengono relazioni commerciali con la società).

Ciò consente quindi di rilevare che l’ampia libertà statutaria della S.r.l. e la generale autonomia negoziale dei privati non autorizza la soppressione di fatto degli amministratori come organo autonomo formalmente investito della funzione gestoria mediante patto parasociale. Si può quindi attribuire a ogni socio la carica di amministratore, dando così vita a un modello in cui i soci sono al tempo stesso tutti amministratori, con un eventuale riparto di competenze. Ma resta fermo il principio che la carica di amministratore deve necessariamente basarsi su un atto di nomina contenuto nell’atto costitutivo (art. 2463, c. 2, n. 8 c.c.) oppure in una decisione dei soci assunta nel corso della vita della società ai sensi dell’art. 2475, c. 1 c.c. con i doveri e le competenze stabilite dalla disciplina societaria.

Pertanto, anche laddove vi sia coincidenza soggettiva tra soci e amministratori non vi è alcuna commistione tra le 2 distinte vesti formali e tra i diritti ed i doveri che sorgono in relazione alle rispettive qualifiche. L’organo amministrativo deve esistere, operare ed essere riconoscibile dall’esterno come organo a sé stante, anche se i componenti sono al contempo soci. E tale conclusione si ricava dal complesso di norme che presuppongono come indefettibile la presenza di uno o più amministratori nella S.r.l.: l’art. 2475, c. 5 c.c. secondo cui sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione e le decisioni di aumento del capitale ex art. 2481 c.c.; l’art. 2485 c.c., il quale determina gli obblighi degli amministratori in caso di scioglimento della società; l’art. 2475, c. 2 c.c. il quale rinvia all’art. 2383, cc. 4 e 5 per quanto attiene al regime di pubblicità della nomina. Ne consegue la nullità di una convenzione parasociale stipulata tra i soci la quale giunga, in modo indiretto, al medesimo risultato sostanziale attraverso l’esautoramento delle competenze dell’amministratore unico.

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