Società e contratti
02 Agosto 2025
Nel diritto positivo si rinvengono diversi livelli di legislazione dei patti parasociali, tra cui il Codice Civile (per le società non quotate) e il TUF (per le società quotate).
L’art. 2341-bis c.c., in tema di S.p.A., disciplina i patti tra soci, in qualunque forma stipulati, che mirano a stabilizzare gli assetti di governance e che:
– hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
– pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
– hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.
In relazione a tale ristretto ambito di applicazione, il Codice fissa un limite di durata massimo di 5 anni. Tale limite non è derogabile dalle parti, ma è rinnovabile alla scadenza. Se manca del tutto il termine di durata, la norma autorizza il recesso di ciascun partecipante previo preavviso di 180 giorni. Tali disposizioni non valgono per i patti strumentali e per accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi che siano relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo.
L’art. 2341-ter, poi, impone una particolare forma di pubblicità ai patti parasociali stipulati in relazione a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. I meccanismi pubblicitari ivi previsti mirano ad assicurare un maggior grado di trasparenza mediante la comunicazione del patto alla società e la dichiarazione dello stesso in apertura di assemblea, con l’ulteriore formalità del deposito del verbale contenente tale dichiarazione presso l’ufficio del Registro delle Imprese.