Imposte dirette
23 Aprile 2025
Il corrispettivo per un patto di non concorrenza, non legato ad attività lavorativa pregressa e volto a tutelare l’impresa, è tassabile solo nello Stato di residenza del percettore. Lo chiarisce l’Agenzia nella risposta 17.04.2025, n. 111.
In presenza di un corrispettivo erogato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per un patto di non concorrenza, laddove tale importo non risulti direttamente collegato ad attività lavorativa prestata prima della cessazione medesima, e il patto risponda a una concreta esigenza di protezione aziendale, la tassazione compete esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario. Lo ha chiarito l’Agenzia dell’Entrate, nella risposta all’interpello 17.04.2025, n. 111.
La fattispecie sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda un manager, fiscalmente residente nel Paese A, che ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche apicali ricoperte in un gruppo societario italiano, in occasione della cessione del pacchetto azionario di controllo della società partecipata.
All’esito della cessazione dell’incarico, la società italiana ha sottoscritto con l’ex manager un accordo di interruzione carica e patto di non concorrenza, mediante il quale il manager si è impegnato, per un periodo triennale e con riferimento al solo territorio italiano, ad osservare obblighi di non concorrenza e informativa in ordine ad eventuali attività professionali svolte.