Diritto privato, commerciale e amministrativo

16 Giugno 2025

Patto di quota lite: ammesso o vietato?

Il patto con il quale l'avvocato percepisce come compenso una percentuale del risultato ottenuto nella lite è vietato e nullo ai sensi dell'art. 13, c. 4 L. 247/2012.

Il divieto di patto di quota lite, previsto nell’originaria disposizione dell’art. 2233, c. 3 c.c., era stato eliminato dall’art. 2 D.L. 223/2006, per esser poi, nuovamente introdotto dall’art. 13 L. 247/2012 che, al c. 3, ha consentito “la pattuizione a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si preveda possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”, vietando, però, al c. 4, i “patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

La giurisprudenza ha precisato quale sia il coordinamento tra le 2 anzidette disposizioni e quale ratio assista il divieto (nuovamente) posto dal c. 4, da cui scaturisce la nullità assoluta del patto di quota lite, che investe qualsiasi negozio che abbia a oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obblighi a retribuire il difensore o comunque possa incidere sul suo trattamento economico.

Il patto ammesso è quello in cui la percentuale è stata convenuta in rapporto al valore dei beni o degli interessi litigiosi, mentre il divieto negoziale scatta se la percentuale è stabilita rispetto al risultato della lite.

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