Società e contratti
04 Giugno 2025
L'art. 1, c. 860 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo di comunicare l’indirizzo digitale degli amministratori di società, un “domicilio digitale”, entro il 30.06.2025.
Le imprese già costituite devono comunicare la PEC degli amministratori al Registro delle Imprese in occasione di una nuova nomina, rinnovo o nomina di un liquidatore. In alternativa, la comunicazione può essere effettuata entro il 30.06.2025 per le società già costituite.
In merito alla possibile coincidenza di un solo indirizzo PEC per la società e per l’amministratore risulta essere in corso un’interlocuzione fra alcune Camere di Commercio e il MIMIT: infatti, a seguito della nota MIMIT 12.03.2025 “il Ministero stesso invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi che possano consentirne l’ampliamento ed eventualmente la correzione delle indicazioni fornite; a seguito delle criticità emerse è stata avviata un’ulteriore interlocuzione tra Unioncamere e MIMIT”. In attesa di ulteriori chiarimenti alcune Camere di Commercio hanno reso noto l’intenzione di mantenere invariata l’interpretazione estensiva secondo cui la PEC dell’amministratore potrà coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.
In sintesi, la posizione del MIMIT e delle CCIAA in merito alla PEC dell’amministratore è la seguente: la nota MIMIT 12.03.2025, n. 43836 stabilisce che l’amministratore non può utilizzare la stessa PEC della società, per garantire che i terzi possano sempre disporre di un recapito esclusivo e personale dell’amministratore. Le imprese che avevano indicato una PEC coincidente dovranno adeguarsi entro il 30.06.2025.