Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Marzo 2025
Qualora l’indirizzo PEC risulti invalido o inattivo, ai fini della notifica ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, l’agente per la riscossione non deve effettuare un secondo invio.
Con l’ordinanza 13.02.2025, n. 3703 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza della C.T.R. Campania n. 8741/2021 con la quale i giudici di merito avevano accolto le doglianze della società ricorrente che aveva eccepito la nullità dell’intimazione di pagamento per omessa notifica di alcune cartelle e, conseguentemente, la prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
In particolare, l’eccezione riguardava il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’allora vigente art. 60 D.P.R. 600/1973, riguardante appunto le notificazioni, nonché l’art. 26 D.P.R. 602/1973, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento. Attualmente, le disposizioni sulla notificazione al domicilio digitale sono indicate nell’art. 60-ter D.P.R. 600/1973.
Le notifiche degli atti impositivi e degli atti della riscossione nei confronti degli imprenditori avviene all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese ed inserito nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).