Diritto privato, commerciale e amministrativo
08 Aprile 2025
Per la Cassazione (ord. n. 1615/2025) è legittima la notificazione inviata all'indirizzo PEC attivato dal destinatario per la propria attività professionale, poiché utilizzabile anche per atti estranei a tale attività.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui all’art. 16-sexies D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 D.Lgs. 82/2005, nonché dall’art. 16, c. 12, dello stesso decreto, dall’art. 16, c. 6 D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., sent. n. 2460/2021).
In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento a una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.