Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Aprile 2025
Errore dell’ente, buona fede del pensionato, funzione alimentare della prestazione: la restituzione delle somme indebitamente erogate si muove lungo il confine sottile tra legalità contabile e tutela della persona.
La ripetizione dell’indebito pensionistico, ossia la possibilità per l’Inps di recuperare gli importi delle pensioni erogati in eccesso, rappresenta un punto d’incontro tra esigenze di rigore contabile e tutela della persona. La valutazione dei singoli casi richiede particolare attenzione, specie in relazione all’eventuale dolo, alla formalità del provvedimento, al decorso del tempo e al comportamento dell’ente. La tutela della buona fede del pensionato rimane un caposaldo in un sistema fondato sulla legalità e sul principio di affidamento.
Principio generale dell’indebito oggettivo nel Codice Civile – L’art. 2033 c.c. prevede che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (cioè di chiedere indietro) ciò che ha pagato”. Si tratta della regola generale della ripetizione dell’indebito oggettivo, che include anche la restituzione di frutti e interessi se il ricevente era in malafede. Tuttavia, questo principio incontra limiti nella disciplina speciale del diritto previdenziale, che riconosce alla pensione una funzione alimentare, introducendo tutele rafforzate a favore del percettore in buona fede.