Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

13 Giugno 2022

Per gli interventi edilizi sopra 70.000 euro indicazione del CCNL

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti per la fruizione delle detrazioni, ponendo l’attenzione sulla necessaria indicazione del CCNL applicato sia nei contratti di esecuzione dei lavori, sia nella relativa fattura.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2022, è intervenuta sul tema dei bonus edilizi e ha fornito i primi chiarimenti dopo le numerose e recenti modifiche legislative alla detrazione maggiorata del 110% (“superbonus”) e all’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.

Con riferimento alle attestazioni di congruità delle spese è stato chiarito che i criteri individuati per verificarla devono ritenersi applicabili, in estensione, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, a quelli di pulitura e tinteggiatura esterna (bonus facciate) e per gli interventi destinati al recupero edilizio.

Nel rilascio del visto di conformità per la fruizione delle diverse detrazioni spettanti per i detti interventi, si rende necessario che le relative spese siano separatamente indicate nel documento giustificativo (fattura), suddividendo le spese del visto in relazione alle diverse tipologie di intervento, poiché le stesse rientrano nei massimali specifici; stesso discorso per le spese relative alle attestazioni di congruità, giacché il costo sostenuto per le relative spese professionali deve essere imputato a ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.

In presenza di esonero dal rilascio del visto (lavori inferiori a 10.000 euro o eseguiti in edilizia libera), sia in ipotesi di cessione della detrazione o di sconto in fattura, la comunicazione dell’opzione può essere presentata anche direttamente dal contribuente, in aggiunta all’intermediario abilitato.

Per la verifica del limite dei 10.000 euro si rende necessario considerare tutte le spese agevolabili riferibili agli interventi oggetto del titolo abilitativo, a prescindere dal numero dei fruitori, comprendendo anche quelli in edilizia libera eventualmente presenti e la soglia deve essere calcolata in relazione all’intervento complessivo, non rilevando che lo stesso sia realizzato in periodi d’imposta differenti, mentre per gli interventi eseguiti sulle parti comuni l’importo da considerare è quello complessivo e non della parte di spesa posta a carico del singolo condomino.

Dal 1.01.2022 è possibile procedere con la cessione del credito riferito alla realizzazione o acquisto del box pertinenziale corrispondente, quindi, alle quote non fruite, riferibili agli importi dal 2020 al 2021, e, per lo sconto in fattura, per gli importi versati dal 1.01 scorso.

Con riferimento al divieto di cessione, a partire dal 26.02.2022 la cessione del credito può essere eseguita 3 volte (la prima a favore di chiunque e le 2 verso soggetti qualificati) con la conseguenza che per lo sconto in fattura l’impresa esecutrice può cedere il credito a un cessionario qualunque, il quale può girare il credito esclusivamente a banca o soggetto finanziario, mentre nel caso di cessione del credito, il cessionario può cedere il credito acquisito soltanto alla banca o altro soggetto finanziario e, quest’ultimo, ad altro soggetto indicato dalla norma; la circolare poi affronta i passaggi per le comunicazioni trasmesse entro il 16.02 scorso, distintamente tra cessione e sconto, e il divieto di cessioni parziali, dovendo ritenere possibile la cessione delle singole rate annuali ma non la cessione parziale della singola rata annuale.

Infine, in presenza di un datore di lavoro (quindi non di impresa individuale anche con collaboratori o di società che opera con soci-lavoratori) che esegue lavori di ammontare superiore a 70.000 euro è necessario che le prestazioni siano indicate nel contratto di appalto (o di sub-appalto o con un general contractor) nel rispetto dei CCNL, nazionali o regionali, del settore edile.

Come indicato anche nel documento di prassi in commento, l’assenza dell’indicazione determina la mancata fruizione del bonus per il beneficiario, sanabile soltanto per la mancata indicazione nella fattura con l’ottenimento, in tale caso, da parte del committente di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa esecutrice, in cui la stessa attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori, da esibire a richiesta all’Amministrazione Finanziaria.

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