Amministrazione e bilancio
25 Luglio 2025
Esenzione confermata, ma le perdite vanno ridotte dei proventi esenti Covid-19.
Il presente contributo affronta un tema dibattuto da tempo relativo al trattamento che doveva essere riservato in dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC 2021, periodo d’imposta 2020) a contributi Covid e perdite fiscali riportabili a nuovo, evidenziando l’applicazione dell’art. 10-bis del decreto “Ristori” e l’art. 84 del Tuir, nonché la corretta compilazione dei relativi quadri dichiarativi.
Il tema è ancora di attualità se si considerano i riflessi sugli eventuali riporti delle perdite negli esercizi successivi.
Si ricorda che il ristoro pubblico ricevuto dalle imprese durante la pandemia Covid-19 era fiscalmente “sterile”, come previsto dall’art. 10-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020), che esclude tali contributi e indennità dal reddito e dall’Irap. Tuttavia, si ritiene che questa esenzione non possa tradursi in un doppio vantaggio quando si tratta di perdite fiscali riportabili a nuovo, poiché l’art. 84 del Tuir impone di sottrarre dai risultati di periodo gli importi esenti.
I contributi Covid restano fiscalmente esenti, ma si ritiene che le perdite fiscali debbano essere adeguate sottraendo tali proventi ex art. 84 del Tuir, per evitare il “doppio beneficio”. Chi era in utile ha ottenuto l’esenzione immediata; chi era in perdita ha ottenuto l’esenzione ma non poteva trasformare il contributo in ulteriore perdita fiscalmente spendibile.