Società e contratti

06 Novembre 2025

Perdite fiscali e fusione: il limite di patrimonio netto senza perizia

In assenza di una perizia giurata di stima sul valore economico del patrimonio netto dell’incorporata, il limite al riporto delle perdite fiscali nelle fusioni resta quello del patrimonio netto contabile rettificato, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

In assenza di una perizia giurata di stima attestante il valore economico del patrimonio netto dell’incorporata, il limite al riporto delle perdite fiscali in sede di fusione resta pari al patrimonio netto contabile rettificato dei versamenti e dei conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti, secondo quanto previsto dal novellato art. 172, c. 7 del Tuir. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 3.11.2025, n. 278.


Nel caso esaminato una S.p.a. chiedeva di disapplicare il limite patrimoniale al riporto delle posizioni fiscali soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenza ACE) detenute dalla società incorporata, a seguito di una fusione per incorporazione conclusasi con effetti giuridici in data 1.10.2024 (e retrodatata ai fini contabili e fiscali al 1.01.2024). In particolare, al 30.09.2024, la società incorporata risultava essere titolare di tax asset rilevanti, ma il valore del patrimonio netto contabile era inferiore all’ammontare delle posizioni fiscali oggetto di riporto. Pertanto, in sede di interpello, veniva richiesta la disapplicazione della disciplina limitativa prevista dall’art. 172, c.  7 del Tuir, nella considerazione che l’operazione di fusione non presentava profili elusivi e che sussistevano i presupposti per il riporto integrale delle perdite fiscali.


L’Agenzia delle Entrate ha escluso effetti elusivi evidenti, riconoscendo il superamento del test di vitalità economica richiesto dalla norma.

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