Imposte dirette
01 Luglio 2025
Il D.M. 27.06.2025 disciplina il riporto delle perdite fiscali infragruppo, distinguendo tra perdite infragruppo, omologate e non omologate, secondo criteri di anzianità e neutralità fiscale, con regole antiabuso e norme transitorie.
Con il D.M. 27.06.2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 177-ter, c. 2 del Tuir, introdotto dal D.Lgs. 192/2024. Il provvedimento completa la riforma del regime del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni infragruppo, ridefinendone i presupposti applicativi nel rispetto del principio di neutralità fiscale e in coerenza con le finalità di razionalizzazione e semplificazione della normativa tributaria delineate nella legge delega 111/2023.
La riforma si fonda sul riconoscimento del gruppo societario (inteso secondo la definizione civilistica dell’art. 2359 c.c.) come soggetto economico unitario, entro il quale la circolazione delle posizioni soggettive (ovvero: perdite fiscali, interessi passivi indeducibili, eccedenze ACE) non deve essere penalizzata dalle ordinarie condizioni limitative al riporto. Il decreto distingue tra 3 categorie di perdite:
– le perdite infragruppo sono quelle realizzate nei periodi in cui tutte le società coinvolte nell’operazione appartenevano già al medesimo gruppo sin dall’inizio dell’esercizio. La libera compensabilità è qui automatica, senza necessità di ulteriori verifiche;