Amministrazione e bilancio

07 Novembre 2025

Perdite fiscali residue nel consolidato fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite fiscali residue comunicata in sede di rinnovo tacito del consolidato fiscale resta valida anche in caso di interruzione anticipata del regime, se trasmessa e recepita nel modello Redditi.

La modifica del criterio di attribuzione delle perdite fiscali residue, comunicata in sede di rinnovo tacito dell’opzione per il regime di consolidato fiscale, è efficace anche in caso di interruzione del regime nel primo esercizio del nuovo triennio, a condizione che tale modifica sia stata espressamente comunicata all’Agenzia delle Entrate e recepita nella dichiarazione dei redditi del consolidante. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 4.11.2025, n. 282.

Nel caso esaminato Alfa Srl (società consolidante, operativa da decenni in ambito industriale e poi divenuta holding a seguito della cessazione delle attività produttive) aveva in essere un consolidato fiscale con la controllata Beta Spa sin dal 2016. Alla scadenza naturale del triennio 2022-2024, in assenza di revoca, il regime di consolidato si è rinnovato tacitamente per il triennio 2025-2027, come previsto dall’art. 117, c. 3 del Tuir. Tuttavia, nel febbraio 2025, Beta è stata ceduta a Gamma Spa, determinando l’interruzione del regime per perdita del controllo. In vista della cessione, Alfa e Beta avevano convenuto, con decorrenza 1.01.2025, la modifica del criterio di attribuzione delle perdite fiscali residue, prevedendo l’attribuzione delle stesse alle società che le avevano effettivamente prodotte, anziché la conservazione in capo alla consolidante.

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