Diritto del lavoro e legislazione sociale
21 Ottobre 2025
La Corte di Giustizia Europea interviene sulla durata del periodo di comporto per i lavoratori disabili, imponendo l’adozione di soluzioni ragionevoli per evitare discriminazioni indirette e garantire la parità di trattamento.
Il periodo di comporto, disciplinato dall’art. 2110 c.c., definisce il limite temporale entro il quale il lavoratore assente per malattia conserva il diritto alla conservazione del posto. Trascorso tale periodo, il datore può recedere dal rapporto, nel rispetto dell’art. 2118 c.c. e delle regole contrattuali collettive.
La durata del comporto è generalmente stabilita dai contratti collettivi, che differenziano i termini in base alla qualifica, all’anzianità e alla categoria professionale. In alcuni casi, come per patologie gravi o croniche, le clausole prevedono un comporto prolungato, subordinato alla presentazione di idonea documentazione sanitaria.
Evoluzione normativa: tutela rafforzata per i malati oncologici e disabili – La L. 18.07.2025, n. 106 ha introdotto significative innovazioni, riconoscendo ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti un periodo di congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, con diritto alla conservazione del posto. Tale congedo, pur non retribuito, è compatibile con altri benefici e sospende ogni attività lavorativa.
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