Paghe e contributi

05 Giugno 2025

Permessi elettorali e busta paga: regole per maggio e giugno

Tra elezioni e referendum, molti lavoratori hanno svolto funzioni elettorali presso i seggi. Ecco come gestire correttamente i permessi nei cedolini paga di maggio e giugno 2025, anche in caso di cassa integrazione.

Con l’arrivo dei cedolini paga relativi alle prossime mensilità, le aziende e i consulenti del lavoro devono fare i conti con una casistica ricorrente in periodo elettorale: la corretta gestione dei permessi per attività elettorali. Tra elezioni amministrative e referendum abrogativi, numerosi lavoratori dipendenti sono stati chiamati a svolgere incarichi nei seggi in qualità di presidenti, segretari, scrutatori o rappresentanti di lista. Ma quali sono le regole per gestire tali assenze?

Cosa spetta al lavoratore che partecipa ai seggi – Chi ha preso parte alle operazioni elettorali ha diritto a un trattamento economico specifico, definito dalla L. 69/1992. In particolare, per i giorni lavorativi trascorsi al seggio, il lavoratore deve ricevere la normale retribuzione che avrebbe percepito svolgendo l’attività in azienda. Per i giorni festivi o non lavorativi, è prevista una retribuzione aggiuntiva oppure, in alternativa, un riposo compensativo.

La scelta tra retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo non è rigidamente normata. In genere, la decisione è concordata tra dipendente e datore di lavoro, ma la prassi suggerisce che il riposo venga fruito immediatamente dopo la chiusura del seggio, per garantire il recupero delle energie psicofisiche.

Attenzione al sabato: dipende dal contratto – La gestione dei permessi cambia a seconda dell’orario settimanale del lavoratore:

– se lavora su 6 giorni (tipicamente dal lunedì al sabato), svolgere attività elettorali da sabato a lunedì dà diritto alla retribuzione normale per sabato e lunedì (giorni lavorativi) e a una giornata aggiuntiva (o riposo) per la domenica;

– se lavora su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), si retribuisce solo la domenica come giornata extra. Il sabato, pur non lavorato, è spesso considerato giornata a zero ore e non dà diritto al recupero.

In quest’ultimo caso, è però essenziale verificare il contratto collettivo applicato, poiché se il sabato è definito come giorno non lavorativo a tutti gli effetti, allora anche questa giornata può rientrare tra quelle indennizzabili.

Obblighi informativi prima e dopo il servizio – Il lavoratore chiamato a svolgere funzioni elettorali ha l’obbligo di informare preventivamente il datore di lavoro, verbalmente o per iscritto, anche allegando il certificato di convocazione.

Alla fine delle operazioni, dovrà invece consegnare un attestato firmato dal presidente del seggio e timbrato dalla sezione elettorale, riportante i giorni e le ore di servizio svolto. Questo documento è indispensabile per giustificare l’assenza e per il riconoscimento dei compensi o dei riposi spettanti.

Permessi elettorali e cassa integrazione: cosa dice la legge – Particolare attenzione va prestata nei casi in cui il lavoratore sia in cassa integrazione guadagni (CIG). Secondo Confindustria, il diritto a retribuzione o riposi compensativi per attività elettorali non sussiste se il rapporto di lavoro risulta sospeso. Se l’azienda ha comunicato in anticipo la sospensione lavorativa per CIG, il dipendente non ha diritto ad alcun trattamento aggiuntivo per i giorni trascorsi al seggio.

La stessa posizione è stata ribadita dalla Cassazione con la sentenza n. 29744/2018. La Suprema Corte ha escluso il riconoscimento del riposo compensativo per i lavoratori in CIG, evidenziando che l’istituto è volto a compensare lo sforzo lavorativo in giorni festivi. In assenza di un obbligo lavorativo, non può esserci compensazione.

Conclusioni operative – In vista delle elaborazioni delle prossime buste paga, i datori di lavoro devono:

– verificare le comunicazioni preventive e gli attestati rilasciati dai seggi;

– applicare correttamente la retribuzione ordinaria o aggiuntiva in base ai giorni coinvolti;

– concordare con il lavoratore eventuali riposi compensativi, garantendone la fruizione immediata;

– attenzionare con cura i casi di CIG, per i quali non spettano né retribuzione né riposo per l’attività elettorale.

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