Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Maggio 2025
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 5.05.2025, n. 10, ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità per i lavoratori stranieri di svolgere attività lavorativa non stagionale durante l'iter di conversione del permesso di soggiorno.
L’art. 24, c. 10 D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) consente ai lavoratori stagionali di richiedere la conversione del loro permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale a condizione che:
– abbiano svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno 3 mesi;
– abbiano ricevuto un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
– l’offerta di lavoro garantisca almeno 20 ore settimanali;
– in caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non sia inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Con la circolare n. 10/2025 il Ministero del Lavoro chiarisce che anche durante la fase di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale trova applicazione quanto previsto dall’art. 5, c. 9-bis D.Lgs. 286/1998, che consente al richiedente di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa nelle more della decisione amministrativa.