Imposte dirette
16 Aprile 2025
L’AIDC ha analizzato l’applicabilità della PEX a plusvalenze realizzate da soggetti extra-UE/SEE, evidenziando che il beneficio è formalmente riservato ai soli residenti in Stati UE o SEE.
Con la norma di comportamento n. 229/2025 l’AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti) ha analizzato la possibilità di applicare il regime della c.d. “participation exemption” (PEX) alle plusvalenze realizzate da società o enti che non hanno sede nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
A quest’ultimo riguardo, infatti, occorre considerare che, sulla base di quanto previsto dall’art. 68, c. 2-bis del Tuir, ai fini PEX, nei casi in cui la plusvalenza sia tassata in Italia in base a una convenzione contro le doppie imposizioni (ovvero, in mancanza di questa, in base alle norme interne), il beneficio fiscale dell’imponibilità limitata (al 5%) delle plusvalenze è applicabile, formalmente, nei confronti dei soli soggetti residenti in Stati UE o SEE.
Tuttavia, l’AIDC propone un’interpretazione estensiva di questa disposizione, coerente con i principi del diritto dell’Unione Europea (ovvero, in particolare, dell’art. 63 del TFUE, che tutela la libera circolazione dei capitali anche nei rapporti con Paesi terzi).