Accertamento, riscossione e contenzioso

15 Settembre 2025

Pienamente inerenti le spese di sponsorizzazioni

La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ribadendo che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza, anche quantitativa, fino a 200.000 euro annui.

La Cassazione, con l’ordinanza 4.09.2025, n. 24516, è tornata ancora a pronunciarsi sulla violazione degli artt. 90, c. 8 L. 289/2002 e 109, c. 5 del Tuir, per avere la C.G.T. di secondo grado erroneamente ritenuto la non deducibilità dei costi di sponsorizzazione in ragione dell’asserito sproporzionato impegno di spesa, senza considerare che si trattava di spese di sponsorizzazione in favore di una associazione sportiva dilettantistica, in ordine alle quali è prevista una presunzione assoluta di inerenza, anche sotto il profilo quantitativo.

Partecipe ormai di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio anche con la sentenza in commento ha inteso dare continuità, l’art. 90, c. 8 L. 289/2002 ha introdotto, a favore del “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie, la società ricorrente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazione, a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che abbiano da rilevare requisiti ulteriori.

Il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico. 

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