Imposte dirette

17 Maggio 2025

Pignoramento della retribuzione soggetto a ritenuta d’acconto

Indicazioni circa l’eventuale assoggettamento a ritenuta d’acconto del pignoramento in busta paga.

Un dubbio che può nascere quando il datore di lavoro riceve un pignoramento sulla retribuzione di un proprio dipendente è se la somma pignorata sia o meno soggetta a ritenuta d’acconto.

Nel pignoramento presso terzi nasce un rapporto tra:

– il creditore pignoratizio ovvero il soggetto che promuove il pignoramento per il recupero del proprio credito;

– il debitore ovvero il soggetto che ha un debito nei confronti del creditore pignoratizio;

– il terzo pignorato ovvero, nel nostro caso, il datore di lavoro che riceve tramite e-mail PEC o raccomandata la notifica del pignoramento con la richiesta di redigere la “dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.”, nella quale deve dichiarare tutte le somme da lui dovute nei confronti del lavoratore (retribuzione, mensilità aggiuntive, Tfr ed eventuali pignoramenti già in essere).

Dal momento in cui il datore di lavoro riceve la notifica del pignoramento, deve iniziare a trattenere 1/5 della retribuzione netta spettante al lavoratore e non è tenuto a erogare alcun anticipo Tfr. Successivamente il datore di lavoro riceverà l’ordinanza del Giudice con l’indicazione delle modalità di versamento delle somme trattenute.

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