Imposte dirette
17 Maggio 2025
La Cassazione qualifica i diritti alle prestazioni sportive come beni immateriali strumentali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2.04.2025, n. 8724, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti, confermando la loro rilevanza sia ai fini Ires che Irap.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte ha visto protagonista una società sportiva professionista, che contestava l’assoggettamento a Irap delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, sostenendo che tali proventi dovevano essere considerati straordinari e, quindi, esclusi dalla base imponibile Irap.
La Corte ha respinto questa tesi, affermando che la cessione di calciatori configura un’operazione economica inquadrabile nello schema della cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c. Secondo i giudici, l’oggetto della cessione è “il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta”, che costituisce un bene immateriale strumentale ammortizzabile ai sensi dell’art. 68, c. 2 del Tuir.