Società e contratti

17 Aprile 2025

Polizze catastrofali e sanzioni: nuove Faq del MIMIT

Sistema sanzionatorio "a geometria variabile" per le imprese inadempienti all'obbligo assicurativo: ogni ente definirà autonomamente l'impatto sulle misure di sostegno erogate.

Il meccanismo sanzionatorio legato alla mancata stipula delle polizze catastrofali obbligatorie prende forma attraverso un sistema decentralizzato che vede protagoniste le singole Amministrazioni. Con le nuove Faq pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy emergono dettagli significativi circa l’applicazione pratica del discusso art. 1, c. 102 L. 213/2023. La norma, oggetto di acceso dibattito nel mondo imprenditoriale, stabilisce che la mancata stipula della polizza assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali debba ripercuotersi sull’accesso a finanziamenti pubblici.

L’aspetto più rilevante delle nuove indicazioni riguarda la non autoapplicabilità della disciplina sanzionatoria. Il testo normativo, nella sua formulazione originaria, risulta infatti generico e non determina con precisione quali conseguenze derivino dall’inadempimento all’obbligo assicurativo. La locuzione “si deve tener conto” utilizzata dal legislatore lascia spazio a interpretazioni eterogenee, senza delineare un quadro puntuale degli effetti sanzionatori. Tale vaghezza viene ora chiarita affidando a ciascuna Amministrazione il compito di specificare come intenda valutare l’inadempimento rispetto alle misure di sostegno di propria competenza. Ne deriva un quadro in cui ogni ente erogatore di agevolazioni pubbliche dovrà emettere appositi provvedimenti attuativi, definendo le modalità concrete con cui l’assenza della copertura assicurativa influirà sull’accesso ai benefici.

Quanto alle tempistiche, l’allineamento dovrà avvenire considerando le scadenze già fissate dall’art. 1 D.L. 39/2025, che prevede termini scaglionati in base alle dimensioni aziendali: 1.04.2025 per le grandi imprese (con applicazione delle sanzioni dal 30.06), 1.10.2025 per le medie, 1.01.2026 per piccole e microimprese. La posizione del MIMIT per i propri incentivi risulta già orientata verso l’esclusione totale dai benefici per le imprese inadempienti. Tale approccio dovrà tuttavia essere recepito nella disciplina normativa specifica di ciascun incentivo, con efficacia limitata alle domande presentate successivamente al relativo provvedimento di adeguamento.

Un aspetto cruciale, chiarito dalle nuove FAQ, attiene alla non retroattività delle disposizioni sanzionatorie. La valutazione dell’inadempimento non potrà influire su contributi, sovvenzioni o agevolazioni già ottenuti prima della scadenza dei termini previsti dal D.L. 39/2025. L’efficacia resta dunque circoscritta alle richieste presentate dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi o dalla diversa data ivi indicata.

Il quadro che ne emerge evidenzia una frammentazione applicativa che potrebbe generare disorientamento tra gli operatori economici. L’interpretazione fornita dal MIMIT, pur chiarendo alcuni aspetti operativi, lascia irrisolti interrogativi fondamentali quali la precisa individuazione delle agevolazioni coinvolte e delle Amministrazioni chiamate ad attivarsi.

La scelta di demandare alle singole Amministrazioni l’attuazione pratica delle sanzioni rischia di creare un sistema caratterizzato da forte eterogeneità, con conseguenze differenziate a seconda dell’ente erogatore coinvolto. Le imprese si troveranno così a confrontarsi con criteri e limitazioni potenzialmente diversi in relazione alle varie misure di sostegno.

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