Società e contratti

25 Marzo 2025

Polizze catastrofali, le FAQ Ania

L’Associazione cerca di fare chiarezza sui tanti dubbi che stanno spingendo la maggioranza di Governo a chiedere una proroga al 31.10.2025 dell’obbligo di stipula della polizza.

L’obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali introdotto dall’art. 1, cc. 101-111 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e disciplinato dal successivo D.M. n. 18/2025 continua a generare non poche difficoltà tra professionisti e imprese. Ania, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ha recentemente pubblicato una FAQ con risposte a numerosi quesiti; tuttavia, restano ancora alcuni dubbi sostanziali che richiedono approfondimenti ulteriori sul piano tecnico-giuridico.

Dal punto di vista soggettivo, la norma si applica a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, sia con sede legale in Italia. sia entità estere dotate di stabile organizzazione sul territorio nazionale. Non rileva alcuna distinzione dimensionale, risultando irrilevante la classificazione in micro, piccole, medie o grandi imprese. L’unica esclusione contemplata dal legislatore riguarda le imprese agricole ex art. 2135 c.c., impegnate in attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento e correlate. I chiarimenti Ania hanno permesso di risolvere dubbi su numerose situazioni particolari. Benché risulti determinante l’iscrizione al Registro Imprese, mentre non assume rilevanza l’iscrizione al R.E.A., gli studi professionali in forma individuale, se iscritti al predetto registro, rientrano nell’ambito applicativo della normativa. Medesimo trattamento viene riservato alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte, limitatamente ai beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Per i beni oggetto di copertura, la normativa individua attraverso rinvio all’art. 2424 c.c. terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. L’Ania ha precisato che in caso di beni utilizzati ma non di proprietà, l’affittuario o comodatario risulta tenuto alla stipula dell’assicurazione qualora i beni non siano già coperti da analoga polizza sottoscritta dal proprietario. La casistica dei beni in leasing ha trovato specifica regolamentazione nell’art. 1-bis D.L. 155/2024, convertito L. 189/2024, che ha esteso l’oggetto della copertura a tutti i beni impiegati nell’attività d’impresa a qualsiasi titolo, escludendo dall’obbligo unicamente quelli già assistiti da copertura analoga, indipendentemente dal soggetto stipulante.

La normativa delinea 5 specifici eventi naturali oggetto di copertura obbligatoria: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana. Per ciascuna fattispecie, vengono fornite definizioni tecniche a delimitare il perimetro assicurativo, escludendo esplicitamente altri fenomeni quali mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica e le c.d. “bombe d’acqua”. La copertura obbligatoria comprende esclusivamente i danni materiali e diretti causati dagli eventi contemplati, con espressa esclusione dei danni indiretti, quali l’interruzione dell’attività, nonché dei danni derivanti da comportamento umano, conflitti armati, terrorismo e inquinamento. Le spese di demolizione e sgombero risultano parimenti escluse dalla copertura minima obbligatoria.

Dal punto di vista economico, la normativa prevede uno scoperto obbligatorio del 15% per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, mentre per importi superiori la percentuale diviene oggetto di libera negoziazione tra le parti. Analogamente, il massimale di polizza coincide con la somma assicurata fino a 1 milione di euro, non può essere inferiore al 70% per somme tra 1 e 30 milioni, e risulta liberamente determinabile per importi superiori. Le conseguenze previste in caso di inadempimento risultano particolarmente penalizzanti per le imprese, poiché comportano la perdita di accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

Proprio in ragione delle numerose incertezze interpretative ancora persistenti, la maggioranza parlamentare ha presentato un emendamento al D.L. 19/2025 (decreto Bollette) per posticipare ulteriormente l’entrata in vigore di tale obbligo al 31.10.2025, rispetto all’attuale scadenza del 31.03.2025.

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