Società e contratti
03 Aprile 2025
Pubblicati i primi chiarimenti operativi sull'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali introdotto dalla L. 213/2023.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente diffuso una serie di primi chiarimenti sotto forma di Faq riguardanti l’applicazione pratica dell’obbligo assicurativo per rischi catastrofali, provvedimento regolamentato dall’art. 1, c. 101 L. 213/2023 e dal D.M. 18/2025, confermando di fatto quanto già anticipato dall’ANIA nei giorni precedenti. Facciamo quindi chiarezza su chi deve assicurarsi e su quali beni.
La questione dei beni utilizzati, ma non di proprietà dell’impresa ha trovato una risposta chiara: l’imprenditore è tenuto ad assicurare tutti i beni impiegati nell’attività aziendale che rientrano nei numeri 1), 2) e 3) della sezione Attivo, voce B-II dell’art. 2424 c.c., anche quando non ne detiene la proprietà diretta. L’unica eccezione riguarda i beni già coperti da analoga polizza assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza. Il riferimento all’art. 2424 c.c. va inteso come semplice strumento di identificazione dei beni coinvolti.
Per quanto concerne gli immobili che presentano irregolarità edilizie, questi risultano esclusi dal perimetro dell’obbligo, come espressamente indicato dall’art. 1, c. 2 D.M. 18/2025, che esclude dalla copertura i beni immobili “gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni ovvero con abusi sorti successivamente alla data di costruzione”. Anche gli immobili in fase di costruzione restano fuori dall’ambito di applicazione dell’obbligo, in quanto iscritti all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5) del Codice Civile, mentre la normativa fa riferimento esclusivamente alle immobilizzazioni identificate ai numeri 1), 2) e 3).
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la possibilità di adempiere all’obbligo tramite l’adesione a polizze assicurative di tipo collettivo, opzione che potrebbe risultare vantaggiosa per determinate categorie di imprenditori.
In merito al perimetro soggettivo dell’obbligo, questo si estende a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese con sede legale all’estero che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio italiano, purché tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. Rimangono escluse dall’obbligo unicamente le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Per chi dispone già di polizze assicurative, l’adeguamento alle nuove disposizioni non sarà immediato: come precisato dall’art. 11, c. 2 D.M. 18/2025, l’allineamento alle previsioni normative decorrerà “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile” delle polizze esistenti.
Il MIMIT ha anche chiarito la posizione degli studi professionali: l’elemento discriminante resta l’iscrizione al Registro delle Imprese. Gli studi legali e professionali non iscritti al Registro risultano quindi esonerati dall’obbligo. Nel caso di abitazioni a uso promiscuo, l’obbligo assicurativo si applica limitatamente alla porzione dell’immobile effettivamente impiegata per l’attività d’impresa.
Riguardo ai mezzi di trasporto, il D.M. 18/2025 definisce le attrezzature industriali e commerciali come comprensive di “macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non classificabili come fabbricati, impianti e mezzi di sollevamento, pesatura, imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A”. Ne consegue che i veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico non rientrano nell’obbligo di copertura assicurativa per rischi catastrofali.
I chiarimenti forniti dal MIMIT in data 1.04.2025 rappresentano un passo importante verso la piena attuazione della nuova disciplina, fornendo agli operatori economici indicazioni concrete per adeguarsi correttamente alle nuove disposizioni.