Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Giugno 2025
A partire dal prossimo anno, cambiano le modalità di trasmissione telematica dei dati dei POS. I fornitori di servizi di pagamento saranno tenuti a utilizzare il Sistema di Interscambio (SDI) per l’invio delle informazioni.
La legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità in materia di tracciabilità dei pagamenti e contrasto all’evasione fiscale. Dal 1.01.2026, entra in vigore un doppio obbligo per operatori economici e prestatori di servizi di pagamento:
– obbligo di connessione tecnica tra POS e registratori telematici;
– obbligo di trasmissione dei dati tramite Sistema di Interscambio (SDI);
Collegamento obbligatorio tra POS e registratori di cassa – Dal 2026, i registratori telematici dovranno essere tecnicamente collegati agli strumenti di pagamento elettronico (POS o altri sistemi digitali). La relazione illustrativa alla legge di Bilancio prevede l’introduzione dell’obbligo di integrazione strutturale tra i due dispositivi. Il sistema integrato dovrà memorizzare tutte le transazioni elettroniche, a esclusione dei dati sensibili del cliente, e trasmettere quotidianamente all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici effettuati, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Questa integrazione deve garantire l’inalterabilità, la sicurezza dei dati e l’interoperabilità tra i sistemi.
Invio dei dati tramite Sistema di Interscambio (SDI) – Con il provvedimento 21.03.2025, n. 142285, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, dal 1.01.2026, i prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere al Fisco i dati relativi ai POS tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Come previsto dal D.Lgs. 124/2019 gli operatori che forniscono i POS agli esercenti di attività d’impresa, arte o professione devono indicare nell’apposita sezione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti forniti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi.
Il nuovo provvedimento, inoltre, va a sostituire quello precedente del 30.06.2022 che prevedeva la possibilità di inviare i dati tramite PagoPA. Più nello specifico, gli operatori devono trasmettere, in ossequio delle specifiche tecniche fornite dall’Agenzia le seguenti informazioni: il proprio codice fiscale; il codice fiscale dell’esercente e, se disponibile, la relativa partita Iva; il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente; l’identificativo del rapporto di convenzionamento, come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari; l’identificativo univoco del POS utilizzato per accettare le transazioni elettroniche; la tipologia di POS impiegato (fisico o virtuale); la tipologia dell’operazione (pagamento e storno); la data contabile delle transazioni elettroniche effettuate; l’importo totale giornaliero delle transazioni elettroniche dell’esercente; il numero complessivo delle transazioni elettroniche eseguite quotidianamente dall’esercente.
Termini di trasmissione e sanzioni – I soggetti obbligati devono trasmettere le informazioni organizzate in file conformi alle specifiche tecniche direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso le modalità previste per l’invio telematico dei dati allo SDI.
Nel provvedimento vengono fissati anche i termini per la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti con POS. La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (il sabato non è considerato giorno lavorativo).
La trasmissione si considera effettuata solo dopo l’esito positivo dell’elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che viene comunicato tramite apposita ricevuta. In caso di scarto totale o parziale, i dati non acquisiti devono essere ritrasmessi entro 5 giorni lavorativi.
È inoltre introdotta una “fotografia di consistenza”, ovvero ogni anno l’Agenzia delle Entrate fornirà ai soggetti obbligati una panoramica dei dati trasmessi, per consentire eventuali rettifiche.
Viene previsto anche un sistema sanzionatorio per i soggetti che non collegano correttamente il POS al registratore telematico compreso fra i 1.000 e i 4.000 euro. Sono previste, inoltre, sanzioni di 100 euro per ogni trasmissione errata o incompleta dei dati, fino a 1.000 euro a trimestre. Si applica il medesimo sistema sanzionatorio anche per i pagamenti elettronici. Infine, nei casi più gravi può essere prevista anche la sospensione dell’attività.