Accertamento, riscossione e contenzioso

06 Ottobre 2023

Possibile regolarizzare la mancata emissione degli scontrini

Lettere di compliance ai soggetti titolari di partita Iva se emergono differenze tra gli importi comunicati.

Con provvedimento 3.10.2023, n. 352652 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di lettere di compliance ai soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, cc. 634-636 L. 190/2014, mediante questa lettera sono rese disponibili le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, i dati messi a disposizione dei contribuenti riguardano:

  • la descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile Iva e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;
  • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

I destinatari delle comunicazioni sono i soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.

L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti.

La stessa comunicazione è consultabile nell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, in cui sono resi disponibili:

  • l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e Iva desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
  • l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
  • la differenza, calcolata su base mensile, tra l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni e la somma degli importi relativi a imponibile e Iva desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
  • il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
  • gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Attraverso le informazioni fornite dalle Entrate il contribuente può regolarizzare gli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (ciò vale a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatta salva l’eventuale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale). Inoltre, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.

Infine, si ricorda che, in base a quanto previsto dal recente art. 4 D.L. 131/2023 (c.d. “decreto energia”), i contribuenti che, nel periodo dal 1.01.2022 e fino al 30.06.2023, dovessero avere commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi (ex art. 6, cc. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/1997), hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento non oltre la data del 31.10.2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31.10.2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

La regolarizzazione deve essere attuata mediante ravvedimento operoso da perfezionare entro la data del 15.12.2023.

Le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits