Procedure concorsuali

29 Luglio 2025

Pre-crisi e continuità aziendale: percorso concentrico di più fattori

La continua evoluzione normativa del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha posto in parziale fuorigioco alcune disposizioni dottrinali e principi di revisione che risultano, probabilmente, non più attuali.

L’elemento chiave è l’individuazione dello scopo, dei tempi e delle modalità dei controlli di sindaci e revisori in ottica di prevenzione; tale concetto deve essere ricercato nella (sinora) unica interpretazione autentica del Codice della crisi costituita dalla relazione 15.09.2022, n. 87 pubblicata dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. Il capitolo 3 della relazione afferma, senza alcun dubbio, che l’aspetto nodale è l’emersione tempestiva della crisi di impresa riprendendo il considerando n. 22 della direttiva Insolvency (UE 1023/2019) che afferma che “quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza …”.

Tutta la dottrina (ex multis circ. Assonime n. 27/2022) è unanime nel ritenere che il testo finale dell’art. 3 del Codice della crisi introduca il concetto dell’individuazione della probabilità di crisi, quale tempo adeguato ad assumere adeguati provvedimenti, che si sostanzia in uno squilibrio (patrimoniale e/o economico e/o finanziario), ma non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni dei successivi 12 mesi con i flussi di cassa attesi.

In tal senso, devono quindi essere aggiornate le prescrizioni contenute nel paragrafo 22 del principio OIC 11 e anche le disposizioni di deep processing del revisore ai sensi del principio (ISA Italia) 570, per concludere che scoprire l’esistenza di dubbi pervasivi sulla continuità aziendale potrebbe costituire un tardivo adempimento degli obblighi imposti dalla nuova norma del Codice della crisi.

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