Imposte dirette

29 Maggio 2025

Precompilata, taglia-detrazioni per redditi oltre 50.000 euro

Attraverso la Faq del 20.05.2025 pubblicata sul sito della precompilata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo meccanismo per il calcolo delle detrazioni degli oneri introdotta dall’art. 2 D.Lgs. 216/2023.

Capita di imbattersi in apparenti incongruenze al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi; una recente Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20.05.2025 sul portale della precompilata ha cercato di fare luce proprio su una di queste situazioni, sollevata da un contribuente che si interrogava sul perché, dopo aver inserito con cura gli interessi passivi del mutuo per l’acquisto della sua abitazione principale, per i quali si aspettava una detrazione del 19%, si ritrovasse con un importo riconosciuto inferiore.

La spiegazione, fornita con chiarezza dall’Amministrazione Finanziaria, risiede in una specifica disposizione normativa che tocca i contribuenti con redditi più elevati. Infatti, per l’anno d’imposta 2024, coloro che presentano un reddito complessivo superiore alla soglia di 50.000 euro si vedono applicare una riduzione forfettaria di 260 euro sull’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per gli oneri detraibili al 19%, con la significativa eccezione delle spese sanitarie, che restano fuori da questo meccanismo, oltre che per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e per i premi assicurativi legati a rischi da eventi calamitosi.

Questa novità è figlia diretta dell’art. 2 D.Lgs. 216/2023, provvedimento che ha dato attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023). Dunque, chi si trova con un imponibile che supera il citato limite di 50.000 euro, troverà già applicata in automatico questa decurtazione di 260 euro direttamente nella propria dichiarazione precompilata.

L’Agenzia ha ribadito come l’art. 2 D.Lgs. 216/2023, che costituisce il primo tassello della più ampia riforma dell’Irpef, stabilisca per il solo 2024 questa diminuzione fissa delle detrazioni per oneri per i redditi più alti. La ratio di questa misura è quella di neutralizzare, per le fasce di reddito più consistenti, il vantaggio fiscale derivante dall’accorpamento dei primi 2 scaglioni Irpef. Bisogna ricordare che, fino al periodo d’imposta 2023, l’aliquota del 23% si applicava ai redditi fino a 15.000 euro, mentre per lo scaglione successivo, compreso tra 15.001 e 28.000 euro, l’aliquota saliva al 25%. Con l’intervento del D.Lgs. 216/2023, questi 2 scaglioni sono stati unificati, estendendo l’applicazione dell’aliquota del 23% fino a 28.000 euro di reddito. Questa modifica, di per sé, comporta un risparmio d’imposta del 2% (la differenza tra il 25% e il 23%) su un importo di 13.000 euro (cioè, la fascia di reddito da 15.000 a 28.000 euro), che si traduce esattamente in 260 euro di minor prelievo (13.000×2% = 260).

Di questo alleggerimento fiscale, pensato principalmente per favorire i redditi medio-bassi, avrebbero però beneficiato indistintamente tutti i contribuenti con redditi superiori al nuovo primo scaglione. Da qui la decisione, diciamo così, di “recuperare” questa minore tassazione per i contribuenti che si collocano nello scaglione di reddito più alto, quello oltre 50.000 euro o, per intenderci, tassato con l’aliquota del 43%, attraverso una riduzione di pari importo delle detrazioni loro spettanti. Si tratta, in buona sostanza, di un taglio “secco” all’ammontare totale delle detrazioni che viene operato direttamente sull’importo da indicare, ad esempio, al rigo RN13 del modello Redditi PF (le istruzioni al primo fascicolo di Redditi 2025, a pagina 139, ne danno conto ), andando così a ridurre i benefici fiscali derivanti da oneri detraibili al 19% come gli interessi passivi sui mutui, le spese funebri, quelle per l’istruzione scolastica e universitaria e via dicendo, nonché le già citate erogazioni liberali ai partiti e i premi per le polizze calamità.

È fondamentale ribadire che questa “sforbiciata” non tocca le spese sanitarie. Qualora tra le detrazioni figurino anche altre voci, oltre a quelle sanitarie, l’importo di 260 euro viene sottratto prioritariamente da queste ultime, ma solo fino al loro ammontare, senza erodere il beneficio fiscale riconosciuto per le cure mediche. Si consideri il caso di un contribuente che ha sostenuto nel 2024 spese sanitarie per 1.000 euro e pagato interessi passivi sul mutuo per 500 euro: la sua detrazione teorica complessiva sarebbe di 165 euro per le spese mediche (calcolata come il 19% dell’importo che eccede la franchigia di 129,11 euro) più 95 euro per gli interessi (il 19% di 500 euro), per un totale di 260 euro. A questo punto, però, interviene la riduzione di 260 euro; questa potrà essere applicata per intero sulla quota di detrazione relativa agli interessi (95 euro), azzerandola. Di conseguenza, l’importo effettivamente detraibile sarà di 165 euro, preservando il beneficio sulle spese per la salute, ma vedendo annullato quello sugli interessi del mutuo.

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