IVA
28 Ottobre 2025
I premi dei concorsi di progettazione PNRR, anche corrisposti a non vincitori, costituiscono redditi di lavoro autonomo per i professionisti iscritti ad albo, con ritenuta del 30% per i non residenti e fuori campo Iva se manca l’abitualità (Ag. Entrate, interpello n. 266/2025).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 21.10.2025, n. 266 chiarisce il trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di concorsi di progettazione in 2 gradi indetti ai sensi dell’art. 152 e ss. D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e inquadrati nella cornice del PNRR con riferimento all’art. 24 D.L. 6.11.2021, n. 152.
Il caso esaminato riguarda premi corrisposti ai partecipanti, con un vincitore per lotto e premi anche ai non vincitori nella fase del secondo grado, nonché la piena acquisizione dei progetti di fattibilità tecnico-economica da parte degli enti locali al termine del concorso in virtù dell’art. 24 D.L. 152/2021. In precedenza, l’Agenzia aveva già qualificato simili premi come corrispettivi rilevanti ai fini Iva ex art. 3 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e, ai fini delle imposte dirette, come compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir con obbligo di ritenuta a norma dell’art. 29 D.P.R. 29.09.1973 n. 600.
La risposta n. 266/2025 affronta il profilo del “percipiente non residente”, iscritto all’albo, domiciliato all’estero, privo di partita Iva che dichiari di non svolgere abitualmente attività professionale; su questo punto viene ribadito il principio secondo cui, quando l’attività richiede l’iscrizione ad albo e il soggetto è iscritto, i compensi per tale attività sono in linea di principio redditi di lavoro autonomo e non redditi occasionali.
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